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Definizione di Agriturismo e contesto normativo

L'agriturismo è una forma di turismo rurale nella quale il turista è ospitato presso una azinda agricola. L'agriturismo costituisce una specificità esclusivamente italiana nel panorama del turismo europeo grazie al particolare ordinamento che regolamenta la materia nel nostro Paese. In Italia il termine agriturismo è stato riconoscito per la prima volta con la Legge quadro nazionale n° 730 del 5 dicembre 1985. Quest'ultima è stata abrogata con l'emanazione della nuova Legge Statale n° 96 del 20 febbraio 2006 alla quale fanno seguito leggi ad hoc sviluppate in autonomia dalle singole regioni. Le Leggi Regionali hanno l'obietivo di entrare nel dettaglio specificando e regolando aspetti quali la classificazione degli agriturismi, il numero massimo di ospiti, le caratteristiche dell'edilizia e degli spazi all'aperto; la Legge quadro dello Stato definisce invece l'attività di agriturismo nelle sue caratteristiche fondamentali. La nuova legge non si discosta dai principi generali che erano stati stabiliti dalla legge precedente ma mira a rafforzarli e definirli meglio.
Di seguito presentiamo i punti più importanti e rimandiamo, infine, alle Leggi Regionali riguardanti l'agriturismo.

Definizione

Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati tra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda agricola in rapporto di CONNESSIONE E COMPLEMENTARIETÅ rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame che devono comunque rimanere prevalenti. I criteri e i limiti sono, come si diceva, dettati dalle singole regioni. La legge ha inteso avviare una politica finalizzata a sostenere la permanenza degli agricoltori nelle aree rurali promuovendo la valorizzazione dei prodotti tipici locali, delle tradizioni culturali e architettoniche del mondo rurale.

Lavoratori

Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del Codice Civile, nonché i lavoratori a tempo determinato, indeterminato, parziale. Questi ultimi sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa, fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

Servizi offerti e requisiti minimi:

  • dare ospitalità in alloggi o spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori
  • somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona con preferenza per i prodotti tipici caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DIC, DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;
  • organizzare degustazioni di prodotti aziendali;
  • organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionisiche ed ippoturistiche anche per mezzo di convenzioni con enti locali, tutte finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

Requisito fondamentale

L'attività agrituristica deve essere svolta in connessione con quella agricola

Edilizia

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo.

Requisiti igenico-sanitari

I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle regioni. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l’altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché delle limitate dimensioni dell’attività esercitata.

Pasti

Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione può essere autorizzato l’uso della cucina domestica.

Periodi di apertura

L’attività agrituristica può essere svolta tutto l’anno oppure, previa comunicazione al Comune, secondo periodi stabiliti dall’imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione dell’azienda agricola, è possibile, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al Comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi.

Tariffe

Entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo la procedura indicata dalla regione, i soggetti che esercitano l’attività agrituristica presentano una dichiarazione contenente l’indicazione delle tariffe massime riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare per l’anno seguente.

Classificazione

Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina criteri di classificazione omogenei per l’intero territorio nazionale e definisce le modalità per l’utilizzo, da parte delle regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali.

Abilitazione dell’attività

Deve essere dimostrato un rapporto di connessione all’attività agricola principale, che non deve essere soppiantata dall’attività agrituristica. Inoltre, le Regioni disciplinano le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica.

Disciplina fiscale

Le persone, che esercitano l'attività agrituristica, sono soggette alla disciplina fiscale prevista all'art. 5 della Legge n. 413 del 30 dicembre 1991 la quale prevede il regime forfetario; la stessa dà anche la facoltà di optare per il regime ordinario mediante specifica comunicazione all'Ufficio delle Imposte Dirette.
L'operatore agrituristico che opera in regime forfetario determina il reddito imponibile (base di calcolo dell'Irpef) applicando all'ammontare dei ricavi, conseguiti con l'esercizio dell'attività di agriturismo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25%.
Per la liquidazione Iva, tale regime prevede la forfetizzazione dell'Iva da versare pari al 50% dell'imposta incassata, la quale risulta dalle ricevute fiscali.
Nel caso in cui il contribuente decida di avvalersi del regime ordinario deve comunicarlo nella dichiarazione annuale Iva relativa all'anno precedente: l'opzione è vincolante per tre anni. La base imponibile sarà calcolata facendo la differenza tra ricavi e costi mentre l'Iva sarà calcolata come differenza tra l'Iva a credito, che risulta dai registri dei corrispettivi e delle fatture, e l' Iva a debito che risulta dai registri degli acquisti.

L'operatore deve effettuare la dichiarazione di inizio attività e una volta ottenuta la relativa autorizzazione da parte del Comune competente deve dotarsi dei seguenti registri contabili:

  • il registro dei corrispettivi dove vengono annotati gli incassi che derivano dall'ospitalità agrituristica;
  • il registro degli acquisti dove vengono annotate le fatture di acquisto per beni e servizi riguardanti l'attività agrituristica;
  • il registro delle vendite: anche se poco utilizzato per l'attività agrituristica è obbligatorio tenerlo sia pure in bianco;
  • il registro di carico e scarico delle ricevute fiscali dove vengono riportati i blocchetti numerati delle ricevute fiscali.

La contabilità relativa all'attività agrituristica deve essere tenuta separata da quella relativa all'attività agricola.

  • Per quanto riguarda la dichiarazione di inizio attività questa deve contenere:
  • gli estremi dell'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici;
  • gli estremi per l'esercizio dell'attività;
  • il presunto volume di affari annuale;
  • il luogo o i luoghi destinati all'agriturismo;
  • il codice dell'attività agrituristica.

Gli operatori sono inoltre tenuti a rilasciare la ricevuta fiscale, in duplice copia, che deve contenere i seguenti elementi:

  • cognome e nome, partita Iva e codice fiscale dell'operatore;
  • descrizione della prestazione svolta;
  • importo incassato comprensivo di Iva;
  • generalità dell'ospite

LEGGE 20 FEBBRAIO 2006, N° 96 DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO:

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