Dalla fine dell’800, però, esso si trasforma in viaggio di piacere e di svago. Inoltre, in questo periodo, nuovi ceti sociali hanno la facoltà di diventare turisti. Infatti, alle persone più influenti dell’epoca si aggiungono un numero più elevato di piccoli borghesi facenti capo al settore che si stava sviluppando economicamente in quel periodo, ovvero quello industriale. In questo periodo nasce quel fenomeno turistico molto simile a quello che oggi conosciamo, il quale, essendo rivolto ad una moltitudine di possibili utenti, diventa come un qualsiasi prodotto da commercializzare (De Seta, 1982).
Dal secondo Dopoguerra il turismo è divenuto un fenomeno di massa grazie al boom economico che ha caratterizzato i Paesi occidentali. Ciò ha però portato nel giro di pochi decenni ad uno stravolgimento del paesaggio di molte aree. Secondo Francario (1988) è proprio in questo contesto, in particolare alla fine degli anni Ottanta, che si assiste ad una evoluzione nella domanda turistica. Dal punto di vista delle preferenze turistiche, un crescente numero di utenti va alla ricerca di una vacanza personalizzata, caratterizzata dal rispetto dell’ambiente e delle tradizioni dei territori di destinazione. È proprio questo tipo di turismo, definito “responsabile” o “sostenibile”, che ha aumentato la domanda turistica nelle aree rurali. Questo fenomeno è stato accentuato dalla pregressa migrazione dalle aree marginali verso le città. L’urbanizzazione ha infatti creato un bacino turistico che richiede una vacanza caratterizzata da maggiore tranquillità ed da un paesaggio agrario. La forma ricettiva dell’agriturismo nasce proprio in questo contesto, come un’azienda agricola che offre una molteplicità di servizi turistici (Costanzo, 1983). Secondo Francario (1988), l’agriturismo si distingue dalle altre forme di turismo rurale per la mancata cessazione dell’attività agricola, che, contrario, viene incentivata a sviluppare la multifunzionalità dell’agricoltura, al fine di poter offrire ai turisti una pluralità di attività.
In Italia, i primi interventi legislativi al fine di regolare l’esercizio dell’attività agrituristica, sono stati emanati a livello regionale e provinciale. In particolare, in Trentino è entrato in vigore il primo provvedimento legislativo, ovvero la legge provinciale del 20 marzo 1973, n. 11. Successivamente anche le Regioni si sono adeguate alla Provincia di Trento emanando normative al fine di regolare gli agriturismi (Francario, 1988). Tuttavia, secondo Albisinni (1982), queste leggi risultavano inefficaci in quanto disciplinavano solo le limitazioni riguardanti l’accesso ad eventuali incentivi da parte degli agriturismi, non ponendo regole o restrizioni a quelle strutture che non ricevessero alcun sussidio. Di conseguenza, la crescita del fenomeno degli agriturismi ha destato preoccupazioni in molti operatori turistici, i quali temevano la concorrenza “sleale” di alcune di queste strutture, in quanto non disciplinate adeguatamente. Questa spinta ha portato il legislatore nazionale ad approvare la legge del 17 maggio 1983, n. 217 con l’intento di potenziare e qualificare l’offerta turistica, facendo rientrare ufficialmente all’interno del settore turistico anche le aziende agrituristiche (Francario, 1988).
Ciò suscitò vivaci proteste sia da parte degli operatori agrituristici che degli altri attori del settore turistico. Essi si opponevano al fatto che la legge poneva sullo stesso piano strutture turistiche che spaziavano dal grande albergo all’agriturismo, collocando l’attività agrituristica nell’ambito dei servizi turistico-alberghieri. Il legislatore cercò di porre rimedio a queste perplessità emanando la legge quadro sull’agriturismo (legge 5 dicembre 1985, n. 730). Innanzitutto, questa normativa differenziava il turismo rurale dall’agriturismo, evidenziando che quest’ultimo, per essere considerato tale, deve essere svolto nell’ambito di un’impresa agricola. Questo intervento normativo amplia di fatto anche la disciplina dell’imprenditore agricolo, contenuta nell’articolo 2135 del codice civile, garantendo all’agricoltore la facoltà di fornire ulteriori servizi rispetto alla normativa precedente. Inoltre, la legge 730/85 dà alle Regioni la facoltà di attuare questa normativa per quanto riguarda la definizione delle procedure amministrative di autorizzazione all’apertura di un agriturismo (Francario, 1988).
Secondo Agnoli (2001), il legislatore regionale ha spesso emanato testi legislativi molto particolareggiati e complessi, avvalendosi anche del parere di diverse associazioni agrituristiche, nonostante queste ultime già dal 1988 lamentavano parecchie difficoltà di tipo burocratico. Inoltre, gli ulteriori interventi del legislatore nazionale e della giurisprudenza hanno perfino peggiorato la situazione. Per quanto riguarda il legislatore statale, esso non aveva emanato una normativa fiscale adeguata alla natura dell’impresa agrituristica, considerando l’agriturismo un semplice prodotto dell’azienda agricola. Collegato a questo fenomeno, la giurisprudenza continuava a considerare il conduttore di un agriturismo come proprietario di due aziende separate, quella agricola e quella agrituristica di natura commerciale.