...
Agriturismo Tesi universitarie sull'Agriturismo > L'agriturismo come mezzo per la valorizzazione della multifunzionalità dell'agricoltura: una verifica empirica basata su un indice di multifunzionalità nella provincia di Mantova > L’attuale quadro normativo degli agriturismi in Italia ed in Lombardia

L'agriturismo come mezzo per la valorizzazione della multifunzionalità dell'agricoltura: una verifica empirica basata su un indice di multifunzionalità nella provincia di Mantova

L'agriturismo come mezzo per la valorizzazione della multifunzionalità dell'agricoltura: una verifica empirica basata su un indice di multifunzionalità nella provincia di Mantova
di Fabrizio Cattani

Università degli Studi di Trento
Dipartimento di Economia e Management
Corso di Laurea magistrale in Management
Relatore: Prof.ssa Roberta Raffaelli
Anno accademico: 2014-2015

3.2 - L’attuale quadro normativo degli agriturismi in Italia ed in Lombardia

Legge 20 febbraio 2006, n. 96 “Disciplina dell’agriturismo” (Parlamento Italiano, 2006)
L’agriturismo viene definito come luogo in cui vengono svolte attività complementari di ricezione e ospitalità dall’imprenditore agricolo e dai suoi familiari attraverso l’utilizzo degli edifici e del fondo della propria azienda, la quale ha come attività principali la coltivazione del fondo, la silvicoltura e/o l’allevamento. L’assunzione di dipendenti a tempo indeterminato, determinato o parziale è permessa solo per lo svolgimento delle attività complementari all’attività agricola. Altri esempi di attività complementari secondo questa normativa sono: (1) la somministrazione e degustazione di cibi e bevande ricavati da prodotti dell’impresa agricola stessa; (2) la somministrazione di cibi o bevande derivanti da prodotti di piccole imprese nella stessa Regione o in una zona omogenea di Regioni limitrofe, preferendo comunque prodotti tipici con determinati marchi (DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG); (3) attività ricreative, culturali e sportive. La definizione delle modalità di somministrazione di cibi e bevande fa capo alle Regioni, le quali devono però tenere conto che l’impresa agricola deve somministrare una quota prevalente di cibi e bevande provenienti da prodotti dell’azienda stessa, anche se possono essere previste dero-
ghe per i turisti che alloggiano nella struttura agrituristica.
Vengono demandate alle Regioni ulteriori discipline, tra cui l’eventuale recupero
di immobili esistenti, il quale deve essere comunque coerente con il paesaggio circostante. Le Regioni regolano anche i criteri, i limiti e gli obblighi dell’imprenditore agricolo che crea un agriturismo, tenendo conto della complementarietà delle attività diverse da quelle tipiche dell’azienda agricola. Le Regioni disciplinano i requisiti igienico-sanitari che devono seguire gli agriturismi.
Attraverso questa normativa lo Stato italiano intende: (1) preservare le zone rurali e di montagna sviluppando nuove forme di turismo agricolo al fine di diversificare i redditi degli agricoltori permettendo così una minor dipendenza dalla sola attività agricola; (2) mantenere il patrimonio paesaggistico e culturale tipico delle zone rurali e di montagna; (3) aumentare la qualità della vita con iniziative a difesa del suolo, dell’ambiente e del territorio.

Legge Regionale n. 31 del 5 dicembre 2008, “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca, e sviluppo rurale” (Consiglio Regionale della Lombardia, 2008 a)
è il titolo X di questa legge Regionale a disciplinare circa le attività agrituristiche in Lombardia. In particolare, secondo l’articolo 150, la Regione vuole promuovere questa forma di turismo rurale al fine di favorire lo sviluppo di quelle aree soggette ad emigrazioni, quali le zone rurali e quelle montane. In linea con la normativa nazionale, vuol far ciò integrando il reddito degli agricoltori incentivando la permanenza della popolazione nelle aree rurali e montane, valorizzando il patrimonio edilizio, culturale, storico e ambientale e sostenendo le specialità enogastronomiche regionali, i prodotti tipici e le culture biologiche. La normativa regionale diviene maggiormente approfondita rispetto a quella nazionale quando si vincola l’attività agrituristica di tipo familiare, e quindi l’uso dell’abitazione e della cucina familiare, all’offerta giornaliera di massimo quaranta pasti e all’ospitalità di non più di dieci individui. Inoltre, le attività complementari a quelle agricole sono considerate tali qualora l’imprenditore riesca a dimostrare che le ore di lavoro collegate all’attività agricola siano maggiori rispetto alle altre attività.
L’imprenditore agricolo, per ottenere il permesso di esercitare l’attività agrituristica, deve anche sostenere un corso di formazione effettuato dalla Regione Lombardia. Possono così far parte dell’agriturismo regolarmente costituito tutti gli edifici esistenti dell’impresa agricola, purche´ essi siano nelle immediate vicinanze dell’azienda stessa oppure immobili distanti, i quali però devono avere destinazione agricola e devono essere connessi fisicamente o funzionalmente all’impresa agricola. Gli edifici destinati ad attività agrituristica possono essere restaurati in modo da essere adeguati dal punto di vista igienico-sanitario e architettonico per far fronte ad eventuali disabilità. Come sostiene anche la normativa nazionale, questi interventi devono comunque essere coerenti con le caratteristiche di ruralità originarie. Inoltre, per quanto riguarda la macellazione di animali e la produzione e conservazione di cibi e bevande derivanti dall’attività agricola, la normativa regionale prevede che venga creato un idoneo locale polifunzionale, a meno che si macelli meno di cinquecento capi l’anno.

La normativa regionale prevede altresì che la somministrazione di bevande e cibi avvenga seguendo determinati vincoli:

  • almeno il 30% dei cibi o bevande deve essere prodotto con materie prime ricavate dall’azienda agricola collegata all’agriturismo;
  • almeno il 70% delle bevande e dei cibi somministrati deve essere composto da prodotti con caratteristiche specificate al punto precedente e da prodotti acquistati da aziende agricole nella provincia stessa o nelle province limitrofe, ottenuti con materie prime di origine locale.

Possono essere praticate deroghe a questi vincoli in caso di calamità naturali, malattie ad animali oppure a vegetali e in caso l’agriturismo fornisca solo pernottamento e prima colazione.

Regolamento Regionale 6 maggio 2008, n. 4 (Consiglio Regionale della Lombardia, 2008 b)
Al fine di attuare la legge Regionale descritta precedentemente, viene emanato il Regolamento Regionale del 6 maggio 2008, n. 4. Una delle funzioni di questo regolamento è stabilire una prima classificazione degli agriturismi. In particolare, vengono individuati gli agriturismi in forma familiare e quelli in forma aziendale. Nella prima categoria rientrano quegli agriturismi che ospitano non più di dieci persone al giorno nell’alloggio dell’imprenditore, negli edifici dell’impresa agricola o in luoghi attrezzati alla sosta di camper, roulotte o tende. Inoltre il proprietario di un agriturismo gestito in forma familiare non può erogare più di quaranta pasti al giorno. Gli agriturismi in forma aziendale invece possono ospitare, nelle forme definite per gli agriturismi in forma familiare, fino a sessanta individui in un giorno e somministrare pasti e bevande fino ad arrivare ad un massimo di centosessanta coperti al giorno.

Gli agriturismi vengono poi classificati in base alla qualità aziendale dei servizi offerti attraverso l’attribuzione ad ogni struttura agrituristica di uno o più loghi del quadrifoglio fino ad un massimo di tre. Questa classificazione verrà sostituita nel 2016 con quella dei girasoli a livello nazionale attraverso il Decreto Ministeriale 13 febbraio 2013 (MIPAF, 2013).

< pagina precedente     |     indice     |     pagina seguente >
Tesi Universitarie sul B&B e sulla Microricettività
Invia una email a info@agriturismo.farm con la tesi allegata; se la riterremo valida la pubblicheremo e la ricompenseremo con 100€.