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Il turismo rurale e la valorizzazione delle risorse caratteristiche del territorio: il caso della Garfagnana

Il turismo rurale e la valorizzazione delle risorse caratteristiche del territorio: il caso della Garfagnana
di Edi Bertoncini

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PISA
Facoltà di Economia
Corso di laurea in Economia del territorio e dell’ambiente

Prova finale di: Edi Bertoncini
Docente di riferimento: Prof. Giovanni Balestrieri
Anno accademico 2007-2008

1.2.1 - La Normativa regionale sull’agriturismo: la Toscana

Focalizzerò l’attenzione sulla normativa regionale proprio perché la legge Quadro nazionale n. 730/1985 ha stabilito solo i principi base, lasciando poi il compito di una sua specificazione completa a livello regionale.
La regione Toscana con la Legge 23 giugno 2003 n. 30,  stabilisce i criteri e gli obblighi amministrativi per lo svolgimento delle attività agrituristiche, i requisiti igienico - sanitari per l’esercizio dell’attività agrituristica, documenti e procedure per ottenere l’autorizzazione, attuazione di politiche di sostegno e promozione dell’agriturismo, determinazione delle tipologie di intervento per il recupero del patrimonio edilizio rurale ai fini agrituristici e redazione e attivazione del piano regionale di sviluppo agrituristico.
Le finalità della Legge Regionale,elencate nell’articolo 1,  sono:
- Favorire lo sviluppo agricolo;
- Agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l’integrazione dei redditi aziendali e il miglioramento delle condizioni di vita;
- Valorizzare il patrimonio rurale, naturale ed edilizio;
- Favorire la tutela dell’ambiente e promuovere i prodotti tradizionali e di qualità certificata, nonché le produzioni agroalimentari di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
- Valorizzare le tradizioni e le attività socio - culturali del mondo rurale;
- Sviluppare il turismo sociale e giovanile.
L’articolo 2, invece, si dedica alle definizioni, secondo cui per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità, esercitate dai soggetti di cui all'articolo 5, attraverso l'utilizzo della propria azienda in rapporto di connessione e di complementarietà con l'attività agricola, di cui all'articolo 2135 del codice civile,  che deve rimanere principale, secondo quanto disposto dalla presente legge. Inoltre, sono attività agrituristiche, nel rispetto delle modalità e dei limiti definiti dalla presente legge:

  1. il dare alloggio stagionale in appositi locali aziendali;
  2. l'ospitare i campeggiatori in spazi aperti per soggiorni stagionali;
  3. l'organizzare attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale;
  4. il somministrare agli ospiti aziendali per la consumazione sul posto pasti, alimenti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti dell'azienda o comunque da prodotti reperiti presso aziende agricole locali e aziende agroalimentari locali che producono e vendono prodotti regionali, nonché l'organizzare non solo per gli ospiti aziendali degustazioni e assaggi di prodotti aziendali.

L’articolo 5 della Legge Regionale riporta i soggetti legittimati allo svolgimento dell’attività definendo l’esercizio dell’agriturismo riservato agli imprenditori agricoli singoli ed associati, al fine dello svolgimento in comune delle attività agrituristiche.
L’articolo 6 affronta la connessione e complementarietà dell’attività agrituristica e principalità dell’attività agricola riportando:
- La connessione dell’attività agrituristica si realizza quando le caratteristiche dell’azienda agricola (le dimensioni, le dotazioni strutturali, la natura e la varietà delle attività agricole praticate, gli spazi disponibili, gli edifici, il numero degli addetti) la rendono idonea anche allo svolgimento delle attività agrituristiche;
- La complementarietà dell’attività agrituristica si realizza congiuntamente alla principalità dell’attività agricola;
- La principalità dell’attività agricola rispetto all’attività agrituristica è realizzata quando, a scelta dell’imprenditore, sussista una delle seguenti condizioni: a) il tempo impiegato nello svolgimento dell’attività agrituristica nel corso dell’anno è inferiore a quello impiegato nell’attività agricola; b) il valore della produzione lorda vendibile agricola annua, compresi aiuti di mercato e integrazioni al reddito, è maggiore rispetto alle entrate dell’attività agrituristiche; c) gli investimenti e le spese sostenuti annualmente in attività ed interventi per l’attività agricola (al netto degli aiuti) sono superiori ad una quota minima (di spesa) fissata in rapporto alla ricettività autorizzata, inferiori ad una quota massima fissata in rapporto all’entità e alle caratteristiche produttive dell’impresa.
La verifica del rapporto di connessione, complementarietà e di principalità viene dimostrata all’articolo 7 mediante specifica relazione sulle attività agrituristiche, la quale deve essere corredata da una serie di notizie:
- Attività agrituristiche e attività agricole previste per il triennio successivo;
- A seconda della scelta effettuata dall'imprenditore per realizzare la principalità dell’attività agricola sono indicate le previsioni relative: al tempo lavoro impiegato per lo svolgimento dell'attività agrituristica e a quello per l'attività agricola; alla produzione lorda vendibile; all’entità delle spese; l’ordinamento colturale e le attività produttive attuate nel triennio precedente alla stesura del piano o della relazione e quelli previsti a seguito degli interventi programmati;  la consistenza delle strutture edilizie presenti sul fondo e di quelle poste all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa; l'indicazione delle unità lavorative e del monte complessivo annuo di giornate-lavoro previste per l'attività agrituristica e per l'attività agricola.
Il mantenimento dei requisiti dichiarati nella relazione è attestato triennalmente dall’imprenditore agricolo mediante autocertificazione.
Il regolamento di attuazione dimostra la principalità dell'attività agricola rispetto all'attività agrituristica e consente di accertare il permanere di tale carattere.
La suddetta relazione è da allegare poi alla domanda di autorizzazione prevista dall’ articolo 8, ed essa deve comprendere:

  1. Relazione sulle attività agrituristiche (cui deve far seguito il parere vincolante della provincia o della comunità montana che sono tenute ad esprimersi sulla principalità, connessione, complementarietà dell’attività agricola);
  2. Richiesta di classificazione della struttura agrituristica come previsto dall’art. 9 (la classificazione compete alla provincia);
  3. Specificazione delle attività agrituristiche e le relative modalità di esercizio.

Il sistema di classificazione in spighe è obbligatoria ed è basato su una serie di requisiti concernenti gli aspetti peculiari della ricettività: è rilasciata dalla provincia in base alle caratteristiche dichiarate dal titolare.
La scala definita dal Regolamento regionale (DPGR 3 agosto 2004, n.46/R-Allegato B) è suddivisa su tre livelli di classificazione, anziché su cinque come nel precedente regolamento del 2000.  Questa scelta è stata fatta per una maggiore differenziazione rispetto al sistema di classificazione alberghiero, non certo per una “declassificazione” dell’offerta.
La classificazione è importante in quanto informa il turista sui servizi e le attività fornite dall’azienda.
Essa prevede requisiti obbligatori, cioè predeterminati e necessari per ciascun livello di classificazione, e requisiti facoltativi,  che concorrono alla formazione del punteggio complessivo in base al quale è determinata la classificazione dell'azienda. I requisiti obbligatori in gran parte coincidono con norme igienico-sanitarie e di sicurezza pubblica di carattere generale. Possono essere ad esempio dotazione dei bagni, tabella informazioni con i numeri di telefono per emergenze, attrezzatura per il pronto soccorso, pulizia ambienti ad ogni cambio di ospite, ecc.
I requisiti facoltativi riguardano gli aspetti legati alle attività agricole dell’azienda, alle produzioni tipiche, alle attività ricreative, culturali come la presenza nel fondo di coltivazioni tradizionali, biologiche o certificate di agro - qualità, allevamenti di specie autoctone o biologici, percorsi naturalistici, storici, culturali, maneggio, trekking, ecc.
La classificazione con le spighe può essere integrata con le menzioni aggiuntive previste nell’allegato B, del suddetto decreto.
I requisiti dichiarati dall’imprenditore agricolo per l’attribuzione delle spighe devono essere esposti al pubblico in luogo ben visibile. Inoltre, ogni azienda agricola autorizzata all’esercizio delle attività agrituristiche deve apporre all’ingresso per gli ospiti dell’azienda la targa identificativa, sempre indicata nell’allegato.
I limiti e le modalità delle attività agrituristiche sono regolate all’articolo 12 e 13 della Legge n.30/2003 e prevedono che l’attività di ricezione e ospitalità abbia un limite massimo di 30 posti letto in camere o in unità abitative, limite che può comunque essere superato, utilizzando unità abitative indipendenti all’interno di edifici di valore storico, culturale e ambientale.
La somministrazione di alimenti, pasti e bevande, è basata su piatti e/o bevande provenienti da produzioni prevalentemente dell’azienda. La somministrazione di pasti, alimenti e bevande è rivolta esclusivamente agli ospiti ed è costituita prevalentemente da prodotti aziendali o comunque da prodotti reperiti presso aziende agricole locali e aziende agroalimentari locali che producono e vendono prodotti regionali.
Gli altri articoli presenti nella Legge disciplinano le norme per gli interventi edilizi, requisiti
strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle attività agrituristiche; la vigilanza, controllo e sanzioni, e le disposizioni finali, transitorie e abrogative.
Inoltre la Regione Toscana ha fatto ricorso per questione di legittimità costituzionale contro la recente legge Quadro nazionale n.96 del 20 febbraio 2006, ritenendo che lo Stato abbia invaso competenze proprie delle regioni.
Tra i  punti che hanno portato al ricorso vi sono: l’attività di ricezione e somministrazione pasti e bevande non superiore a dieci ospiti; le regioni devono riconoscere come prodotti propri dell’azienda agrituristica anche prodotti provenienti ad altre aziende agricole collocate in zone omogenee contigue di regioni limitrofe; l’introduzione di un sistema di classificazione omogeneo su scala nazionale. E’ infine contestato l’obbligo per le regioni di conformare le proprie normative ai principi fondamentali della Legge Quadro. La regione Toscana sta ancora aspettando di conoscere l’esito del ricorso.

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