La legge 730/85 stabilisce che può essere operatore agrituristico l'imprenditore agricolo, come è definito all'art.2135 del codice civile, sia esso singolo o associato, e i propri familiari, definiti all'art.230bis del codice civile ( il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado).
Secondo l'articolo 2135 del codice civile è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Inoltre, con la modifica dell'articolo 2135, sono considerati imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del decreto 228 del 18/5/2001, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. Ma cosa è necessario fare per assumere la qualifica di operatore agrituristico?
La legge 730/85 afferma che il requisito aggiuntivo, rispetto alla qualifica di imprenditore agricolo, per iscriversi all'elenco degli operatori agrituristici è l'idoneità morale, come viene definita all'art.6 della legge.
Le leggi regionali precisano meglio la materia e dettano dei criteri ulteriori per l'iscrizione nell'elenco.
La legge della regione Veneto (legge 9/97) stabilisce che gli ulteriori requisiti sono:
- l'esercizio di attività agricola per almeno un biennio nella propria azienda;
-la presentazione del piano agrituristico aziendale, che definisce le caratteristiche dell'azienda (tipo di coltivazioni e allevamenti, posti letto, posti a sedere, piazzole in spazi aperti), secondo i limiti massimi stabiliti nella legge stessa (art.3);
- l'iscrizione ad un corso formativo per operatori agrituristici di almeno 100 ore, organizzato dalle associazioni di categoria su base provinciale, con presentazione dell'apposito certificato di frequenza e con il sostenimento di un colloquio finale davanti alla Commissione agrituristica provinciale (art.5).
Una volta ottenuta l'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici, che per la Regione Veneto è distinto su base provinciale, l'imprenditore deve richiedere al Comune nel quale ha sede l'impresa l'autorizzazione ad iniziare l'attività (art.7 legge 730/85).
Il sindaco del Comune esamina la pratica entro novanta giorni, e rilascia la licenza entro i successivi trenta giorni, verificando che l'azienda abbia i requisiti necessari (art.8 legge 730/85).
Naturalmente l'operatore agrituristico può essere sottoposto alla revoca dell'autorizzazione o alla cancellazione dall'elenco, qualora vengano a mancare i requisiti per esercitare l'attività, siano essi relativi alla persona dell'imprenditore, o alle strutture aziendali (art.12 legge regionale del Veneto 9/97).